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Sez. 3, Sentenza n. 2610 del 17/01/1983 Ud. (dep. 24/03/1983) Rv. 158055 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DEL QUERELANTE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158055-01

AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DEL QUERELANTE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La querela è un atto giuridico di natura negoziale, con il quale il soggetto privato, titolare del relativo diritto, indica, con dichiarazione unilaterale di volontà, il fatto per il quale chiede che l'organo pubblico di giustizia inizi l'Azione penale. L'interpretazione della volontà del querelante, effettuata dal giudice di merito in tutti i suoi elementi ed in conformità dei prescritti canoni logico-giuridici, non è censurabile in Cassazione. (V mass n 142230; (Conf mass n 145080, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)