Sez. 1, Sentenza n. 5567 del 03/10/1997 Cc. (dep. 28/11/1997) Rv. 208980 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale "in parte qua" dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen. - Rapporti esauriti - Effetti - Esclusione - Regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Una volta che il rapporto processuale, nel quale si sarebbe dovuto procedere all'interrogatorio dell'indagato a pena di inefficacia della misura cautelare, si sia esaurito prima della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., intervenuta con la sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale, non sussiste più l'obbligo dell'interrogatorio, a nulla rilevando la circostanza che il processo sia regredito (nella specie per annullamento del decreto che dispone il giudizio) alla fase delle indagini preliminari; e ciò sia perché non esiste alcuna norma che preveda la necessità dell'interrogatorio dell'imputato in caso di regressione del processo per qualsiasi motivo alla fase delle indagini preliminari, sia perché la fase nella quale tale interrogatorio si sarebbe dovuto eseguire si è esaurita con una specifica decisione del giudice dell'udienza preliminare sul punto, coperta da giudicato endoprocessuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)