Sez. 1, Sentenza n. 6159 del 03/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998) Rv. 209672 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misura eseguita dopo il decreto che dispone il giudizio e prima della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Obbligo di procedere all'interrogatorio - Sussistenza a seguito della sentenza della corte costituzionale n.77/97 - Rapporti non esauriti - Individuazione - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
La pronuncia additiva di illegittimità costituzionale (sentenza n.77/97), nella parte in cui prevede l'obbligo di procedere ad interrogatorio dell'indagato anche dopo la richiesta di rinvio giudizio e fino a quando gli atti non siano stati trasmessi al giudice del dibattimento, trova immediata applicazione nei casi in cui, pur essendo stata applicata la misura dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma prima della chiusura dell'udienza preliminare, gli atti non siano stati trasmessi al giudice del dibattimento. In questo caso il GIP deve procedere all'interrogatorio entro il termine di cinque giorni dal momento della pubblicazione della decisione di illegittimità costituzionale. Infatti devono considerarsi non ancora esaurito i rapporti ancora in atto nella fase processuale considerata e rispetto ai quali la nuova normativa può ancora essere utilmente applicata. (V. anche SS.UU. 28 gennaio 1998, C.C. imp. Budini ed altri).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)