Sez. L, Sentenza n. 8293 del 25/05/2012 (Rv. 622663 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Licenziamento disciplinare contestato in primo grado per insussistenza dell'addebito - Contestazione in appello per consumazione del potere disciplinare - "Mutatio libelli" - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO
Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l'illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza dei fatti addebitatigli, costituisce inammissibile mutamento della domanda la richiesta, formulata per la prima volta in grado d'appello, di accertare l'illegittimità dello stesso licenziamento per la consumazione del potere disciplinare, in conseguenza di una precedente contestazione dei medesimi fatti, seguita dall'irrogazione di una sanzione conservativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)