Sez. L, Sentenza n. 13291 del 10/09/2003 (Rv. 566755 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Deduzione in primo grado della illegittimità del licenziamento - Successiva domanda proposta in appello di accertamento della nullità dello stesso licenziamento per un diverso motivo - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Deduzione di un fatto nuovo a sostengono della diversa domanda.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO
Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la illegittimità del proprio licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo, sotto un profilo specifico determinato, il giudice d'appello non può dichiarare la illegittimità dello stesso licenziamento sotto un profilo diverso, ancorché dedotto dal lavoratore con l'atto di appello, senza che ne risulti violato il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, trattandosi di domanda nuova - quanto a causa petendi - sempreché ne risulti dedotto a fondamento un fatto nuovo, e non già soltanto una diversa qualificazione giuridica di un fatto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)