diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 35945 del 20/05/2004 Cc. (dep. 06/09/2004) Rv. 229844 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - oggetto | Decreto di sequestro probatorio - Merci contraffatte importate in Italia - Applicabilità dell'art. 4 del regolamento comunitario 2913 del 1992 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229844-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - oggetto

In tema di sequestro probatorio di merci contraffatte introdotte via mare in territorio italiano, l'art.4 del regolamento comunitario 2913 del 1992 - il quale attribuisce all'autorità doganale il potere di sospendere lo svincolo ovvero di procedere al blocco per un periodo di tre giorni - non può trovare applicazione, in quanto l'esclusiva finalità della normativa comunitaria è quella di facilitare l'intervento degli organi dello Stato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)