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Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004) Rv. 226713 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Cose costituenti corpo di reato - Omessa motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti - Persistenza dell'omissione anche nell'udienza di riesame - Decreto di sequestro confermato dall'ordinanza di riesame - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti - Necessità.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226713-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)