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Sez. 1, Ordinanza n. 2352 del 14/11/1977 Cc. (dep. 28/12/1977) Rv. 137521 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE FRAZIONATA PER TRIMESTRI - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137521-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE FRAZIONATA PER TRIMESTRI - ILLEGITTIMITA.*

Il beneficio previsto dall'art 54 legge n 354 del 1975, presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo, da desumersi mediante una valutazione globale e non frazionata, non essendo concepibile, se non in casi del tutto eccezionali, che il soggetto aderisca al trattamento, da considerarsi come un positivo processo evolutivo, soltanto in determinati periodi di detenzione. E pertanto illegittimo il provvedimento con cui la Sezione di sorveglianza compia una valutazione frazionata per trimestri, procedendo all'applicazione della riduzione della pena limitatamente a quei periodi di detenzione che, secondo il suo apprezzamento, possono essere favorevolmente considerati.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)