Sez. 1, Ordinanza n. 895 del 14/04/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139169 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RIDUZIONE DI PENA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - RIDUZIONE DI PENA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
La riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata puo essere concessa soltanto se il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il trattamento penitenziario individualizzato, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si presenta come un unicum inscindibile globalmente diretto al reinserimento nella societa di un soggetto effettivamente emendato, come tale meritevole di riacquistare il suo status di cittadino nella pienezza dei diritti e dei doveri. In tale visione globale del trattamento penitenziario non trova posto ne giustificazione una concezione atomistica che finirebbe col ridurre l'opera di rieducazione in una serie di compartimenti stagni con soluzione di continuita fra vari intervalli temporali, perdendosi di vista il risultato finale rieducativo che non puo non costituire la sintesi dell'intero trattamento. (V mass n 136143, in senso solo parzialmente difforme; (Conf mass n 137521; (Conf mass n 136702; (Conf mass n 136653; (Conf mass n 135834).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)