Sez. 2 - , Sentenza n. 1529 del 22/01/2018 (Rv. 647782 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale - Pubblicità dell’udienza di discussione - Omissione - Prospettazione nel giudizio di merito - Necessità - Giudizio di cassazione - Eccezione d'incostituzionalità - Inammissibilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, benché la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, postuli che, nel relativo procedimento di irrogazione, siano assicurate agli incolpati le stesse garanzie previste per i procedimenti penali, tra cui la facoltà di ottenerne la trattazione in pubblica udienza, deve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata nel giudizio di legittimità, finalizzata a riconoscere detta facoltà alla parte che abbia omesso di manifestare, nel corso del giudizio di merito, la volontà di esercitarla, risultando in tal caso la rilevanza della questione meramente ipotetica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)