Sez. 2 - , Sentenza n. 31632 del 06/12/2018 (Rv. 651762 - 01)
BORSA - IN GENERE | Sanzione ex art. 187 bis T.U.F. - Natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale - Sussistenza - Sopravvenienza del d.lgs. n. 107 del 2018 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
BORSA - IN GENERE
La sanzione di cui all'art. 187 bis T.U.F., pur se formalmente amministrativa, va considerata, alla stregua sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia del diritto euro unitario, sostanzialmente penale; né tale natura è mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 107 del 2018, che ha mitigato il relativo trattamento sanzionatorio, atteso che il massimo edittale "ordinario" è rimasto severo, che è possibile aumentare la sanzione che risulti inadeguata, benché applicata nella misura massima, e che sono previste, altresì, la confisca e le sanzioni accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e della incapacità temporanea ad assumere incarichi direttivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 107 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)