diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2302 del 10/04/1980 (Rv. 405978 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - SPETTANZA DELL'ONERE ALLA PARTE DEDUCENTE I FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL'ECCEZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405978-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - SPETTANZA DELL'ONERE ALLA PARTE DEDUCENTE I FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA E DELL'ECCEZIONE - LIMITI.*

In base al principio dell'acquisizione della prova di cui allo art 116 cod proc civ, non e operante la regola che accolla l'Onere della prova a chi allega i fatti posti a base della domanda e dell'eccezione, allorquando il giudice puo formare il suo convincimento sulla base degli elementi probatori, gia acquisiti al processo, da chiunque forniti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)