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Sez. 2, Sentenza n. 3564 del 25/03/1995 (Rv. 491414 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Utilizzazione da parte del giudice - Obiettivi della parte che li ha prodotti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491414-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

Per il principio c.d. dell'acquisizione della prova, ogni emergenza istruttoria, una volta inclusa nell'incarto processuale, può legittimamente essere utilizzata dal giudice, indipendentemente dalla sua provenienza e dagli obiettivi che la parte deducente si era prefissi con la sua deduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)