Sez. 2, Sentenza n. 3564 del 25/03/1995 (Rv. 491414 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Utilizzazione da parte del giudice - Obiettivi della parte che li ha prodotti - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Per il principio c.d. dell'acquisizione della prova, ogni emergenza istruttoria, una volta inclusa nell'incarto processuale, può legittimamente essere utilizzata dal giudice, indipendentemente dalla sua provenienza e dagli obiettivi che la parte deducente si era prefissi con la sua deduzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)