Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 16/06/1971 (Rv. 352359 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO INTERRUTTIVO- DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - AZIONE PER L'ATTUAZIONE DI UN DIRITTO DI CREDITO - NECESSITA - AZIONE DI RIDUZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO INTERRUTTIVO- DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - AZIONE PER L'ATTUAZIONE DI UN DIRITTO DI CREDITO - NECESSITA - AZIONE DI RIDUZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art 2943 cod civ, che conferisce efficacia interruttiva della prescrizione ad ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, e nella quale deve inquadrarsi la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, portata a conoscenza della controparte, ha natura eccezionale e non e suscettibile di estensione analogica. Da cio consegue che il ricorso per l'ammissione al gratuito patrocinio puo avere, in tal caso, l'effetto di interrompere la prescrizione soltanto quando si tratti di Azione tendente alla attuazione di un diritto di credito. Tale non puo considerarsi l'Azione di riduzione che ha natura di Azione di risoluzione, e, per cio che attiene al recupero dei beni, carattere reale nei confronti dei terzi, e che costituisce la premessa per la Determinazione ed il conseguimento della quota di eredita, la quale non e oggetto, in se, di un diritto di credito dell'erede. (V 3249'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Legge 30/12/1923 num. 3282 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)