Sez. 2, Sentenza n. 2414 del 26/06/1976 (Rv. 381195 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO POI DICHIARATO ESTINZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITA - LIMITI - ATTO DI RIASSUNZIONE DI UN GIUDIZIO RELATIVO AD AZIONE DI RIDUZIONE PROMOSSA DAL LEGITTIMARIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO POI DICHIARATO ESTINZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITA - LIMITI - ATTO DI RIASSUNZIONE DI UN GIUDIZIO RELATIVO AD AZIONE DI RIDUZIONE PROMOSSA DAL LEGITTIMARIO.*
L'atto di riassunzione del processo, poi dichiarato estinto non ha un'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo: i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva Estinzione del processo riassunto, a meno che non possano ad esso riconnettersi effetti di natura diversa, e, cioe, possa esser considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di Costituzione in mora. Tale situazione, peraltro non si verifica nell'ipotesi di riassunzione di un giudizio relativo alla Azione di riduzione promossa dal legittimario, trattandosi di una pretesa che - sebbene di natura personale - tutela un diritto di natura potestativa, a cui non corrisponde un Obbligo di prestazione della controparte, ma solo la sua soggezione all'iniziativa del legittimario. (V 2559/73, mass n 366012; (V 1831/71, mass n 352359; (V 117/71, mass n 349476; (V 2546/69, mass n 342125).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)