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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15482 del 13/06/2018 (Rv. 649188 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni - Possibilità di introdurre cause di revoca mediante circolare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649188-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Le agevolazioni tributarie non possono essere revocate per il mancato adempimento di oneri previsti nelle circolari amministrative, che non costituiscono fonti del diritto e, pertanto, non vincolano né i contribuenti né i giudici.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente, in quanto l'omessa indicazione nelle fatture di acquisto della dicitura "bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000" non poteva integrare una causa di revoca dell'agevolazione, trattandosi di adempimento previsto non da una disposizione normativa ma da una circolare dell'Agenzia delle Entrate).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)