Sez. 5, Sentenza n. 21154 del 06/08/2008 (Rv. 604728 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Risoluzioni ministeriali in materia tributaria - Valore - Fonte di diritto - Esclusione - Fonte di obblighi per il contribuente - Esclusione - Fattispecie in tema di valutazione della rimanenze finali delle imprese editoriali.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
L'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cd interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola nè i contribuenti nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto. Gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento previsto dalla legge nè, soprattutto, attribuire all'inadempimento del contribuente alle prescrizioni di una "risoluzione" un effetto non previsto da una norma di legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse avere efficacia alcuna la risoluzione del Ministero delle finanze dell'11 agosto 1977, n. 9/995, che, per il settore editoriale, con riferimento alla valutazione delle rimanenze finali ex art. 59 d.P.R. n. 917 del 1986, prevedeva l'obbligo di presentare, in allegato alla dichiarazione dei redditi, l'elenco delle nuove pubblicazioni al fine di poter usufruire di una valutazione agevolata).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)