Sez. 1, Sentenza n. 13775 del 12/06/2007 (Rv. 601395 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO | Termine perentorio ex art. 675 cod. proc. civ. - Osservanza - Condizioni - Notifica dell'avviso di rilascio nel termine - Adempimento non richiesto per l'esecuzione del sequestro giudiziario ex art. 677 primo comma cod. proc. civ. - Inefficacia del provvedimento cautelare.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'art. 675 cod. proc. civ. entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione del sequestro giudiziario di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell'avviso di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell'art. 677 primo comma cod. proc. civ., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; conseguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall'emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell'avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)