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Sez. 2, Sentenza n. 3151 del 13/05/1980 (Rv. 406941 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - PAGAMENTO DEL PREZZO - SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406941-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - PAGAMENTO DEL PREZZO - SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*

L'art 1489 cod civ - richiamando, in quanto applicabili, le Disposizioni dell'art 1481 dello stesso codice concernenti la sospensione del pagamento del prezzo nel caso di pericolo di rivendica della cosa compravenduta - consente al compratore di sospendere detto pagamento anche nel caso in cui la cosa sia gravata da oneri o diritti reali o personali non apparenti, non dichiarati nel contratto e a lui ignoti; tale facolta costituisce specifica applicazione al contratto di compravendita dell'eccezione di inadempimento o d'inesatto adempimento prevista in via generale dall'art 1460 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)