Sez. 2, Sentenza n. 3151 del 13/05/1980 (Rv. 406941 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - PAGAMENTO DEL PREZZO - SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - PAGAMENTO DEL PREZZO - SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
L'art 1489 cod civ - richiamando, in quanto applicabili, le Disposizioni dell'art 1481 dello stesso codice concernenti la sospensione del pagamento del prezzo nel caso di pericolo di rivendica della cosa compravenduta - consente al compratore di sospendere detto pagamento anche nel caso in cui la cosa sia gravata da oneri o diritti reali o personali non apparenti, non dichiarati nel contratto e a lui ignoti; tale facolta costituisce specifica applicazione al contratto di compravendita dell'eccezione di inadempimento o d'inesatto adempimento prevista in via generale dall'art 1460 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)