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Sez. U, Sentenza n. 20475 del 24/10/2005 (Rv. 584758 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Banca d'Italia - Privatizzazione dei rapporti di impiego - Esclusione - Assunzione con effetti giuridici decorrenti da data diversa dagli effetti economici - Azione di risarcimento danni - Diritti patrimoniali connessi con il rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Operatività.
Stato
decisa il 2005-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584758-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Con riferimento al rapporto d'impiego dei dipendenti della Banca d'Italia - sottratto espressamente dalla legge (art. 68, comma quarto, in riferimento all'art. 2, comma quarto, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfusi rispettivamente negli artt. 63, comma quarto, e 3, comma primo, del d.lgs. n. 165 del 2001) alla disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico - nel caso di assunzione con effetti giuridici decorrenti da data diversa dagli effetti economici, la domanda di risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo (nella specie collegato ad accertamenti medici relativi alla idoneità fisica) nella decorrenza degli effetti economici, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo trattandosi di diritti patrimoniali connessi non occasionalmente con il rapporto di impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 9 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 9 art. 68 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)