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Sez. U, Ordinanza n. 14667 del 01/10/2003 (Rv. 567285 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Banca d'Italia - Privatizzazione dei rapporti d'impiego - Esclusione - Regime di diritto pubblico - Persistenza - Controversie promosse dai dipendenti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Operatività.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567285-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Al rapporto d'impiego dei dipendenti della Banca d'Italia, sottratto espressamente dagli art. 68 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla disciplina della "privatizzazione", rimane applicabile il regime di diritto pubblico, in ragione sia della peculiarità delle funzioni svolte dai suddetti dipendenti sia dell'esigenza di garantire alla Banca d'Italia (come agli altri enti deputati al controllo di legalità a tutela di interessi pubblici) una piena autonomia nell'esercizio dei suoi compiti; ne consegue che per le relative controversie resta operativa la regola della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 17/07/1947 num. 691 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)