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Sez. 1, Sentenza n. 1549 del 11/03/1996 Cc. (dep. 20/04/1996) Rv. 204406 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Tribunale della libertà - Poteri - Modifica della contestazione mossa dal P.M. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204406-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

Una modifica della contestazione mossa dal pubblico ministero esula dai poteri del Tribunale della libertà, giacché solo in sede di udienza preliminare l'art. 423 cod. proc. pen. consente al G.I.P. di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M., mentre siffatta facoltà è preclusa nella fase delle indagini preliminari, e in particolare in tema di misure cautelari, dovendosi fare esclusivo riferimento ai criteri dettati dall'art. 278 del predetto codice. (V. Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)