Sez. 6, Sentenza n. 92 del 31/10/2013 Cc. (dep. 03/01/2014) Rv. 258552 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Poteri del giudice del riesame - Limiti - Contestazione alternativa del pubblico ministero non accolta dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari - Ampliamento dell'oggetto del giudizio di impugnazione cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Il giudice del riesame cautelare, pur avendo il potere di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto, non può ampliare l'oggetto del proprio giudizio sino a ricomprendere la contestazione alternativa inizialmente prospettata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e da questi non accolta nel proprio provvedimento; sicché, una volta esclusa la sussistenza dei gravi indizi per l'ipotesi di reato per la quale era stata adottata misura cautelare, il giudice del riesame non deve pronunciarsi sulla alternativa configurazione inizialmente proposta. (Fattispecie relativa ad una contestazione alternativa del P.M. riferita ai reati di detenzione di arma ovvero di favoreggiamento personale del detentore della stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)