Sez. 1, Sentenza n. 17039 del 23/06/2008 (Rv. 604114 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA | Libretto di deposito al portatore - Presentazione per il rimborso da parte di un terzo - Comportamento della banca - Diligenza - Criteri - Omissione - Conseguenze - Mancata liberazione nei confronti del depositante - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA
Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l'art. 1836 cod. civ. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere-dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo - qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione - agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e, se del caso, rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità, per colpa grave, della banca che aveva provveduto al pagamento al portatore - senza alcun preventivo controllo sulla sua legittimazione e senza fornire indicazioni sulla sua identità - di un libretto intestato ad una persona defunta, benché avvisata dagli eredi della morte del depositante e dell'intenzione di denunciare lo smarrimento del libretto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1836, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)