Sez. 1, Sentenza n. 4389 del 03/05/1999 (Rv. 525955 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA | Libretto di deposito al portatore - Presentazione per il rimborso da parte di un terzo - Diligenza - Criteri - Omissione - Conseguenze - Mancata liberazione nei confronti del depositante - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA
Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l'art. 1836 cod. civ. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere - dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo - qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione - agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare (in applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che giustamente il giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità della banca, che aveva rimborsato libretti al portatore a persona non identificata diversa del depositante, nonostante che quest'ultimo fosse deceduto a seguito di delitto, fosse stato emanato e portato a conoscenza della banca un provvedimento di sequestro penale di tutti i cespiti patrimoniali del defunto, le somme prelevate fossero assai ingenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 1834
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)