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Sez. 1, Sentenza n. 1441 del 10/06/1964 (Rv. 302040 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - EFFETTI - IN GENERE - NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE PAULIANA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DEBITORE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1964-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302040-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - EFFETTI - IN GENERE - NEI CONFRONTI DEL DEBITORE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE PAULIANA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL DEBITORE - FATTISPECIE.*

Se e vero che l'Azione pauliana (art. 2901 cod.civ.) non tende all'annullamento del negozio affetto da frode, ne percio a far rientrare il bene alienato nel patrimonio del debitore, ma solo allo scopo (art. 2902 cod.civ.) di consentire ai creditori l'esecuzione sul bene stesso, che resta nel patrimonio del terzo acquirente, tuttavia cio non e sufficiente a far ritenere che l'Azione suddetta sia rivolta esclusivamente contro il terzo, e non anche contro il debitore, che ha compiuto il negozio colpito da inefficacia relativa. Accolta, infatti, in ipotesi, l'Azione revocatoria e costretto percio il terzo a subire le azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto impugnato, il terzo stesso (art. 2902 cpv. Cod.civ.) acquistera ragioni di credito verso l'alienante, dipendenti proprio dall'Esercizio dell'Azione revocatoria; deve percio ritenersi che il debitore alienante e contraddittore necessario nel giudizio in cui sia proposta un'Azione pauliana. (applicazione al fine di ritenere non consentito l'Esercizio dell'Azione revocatoria al creditore che, dopo l'omologazione del concordato preventivo in favore del debitore, intenda realizzare la parte del suo credito che rimarra insoluta dopo l'esecuzione del concordatò e cio sotto il profilo, che, ammettendo l'Esercizio di detta Azione, il debitore sarebbe costretto, in via indiretta, al pagamento anche di quel residuo credito che il creditore riuscira a riscuotere dal terzo acquirente attraverso la revocatoria, e che un tale effetto sarebbe in evidente contrasto con il principio secondo il quale il concordato omologato libera, se esattamente eseguito, il debitore, per quanto riguarda le obbligazioni anteriori alla procedura di concordato, e nessuna ulteriore Azione, in relazione a tali obbligazioni, e piu concessa ai creditori contro il debitorè laddove Azione pauliana si rivolgerebbe appunto anche contro il debitore, oltre che contro il terzo acquirente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)