Sez. 3, Sentenza n. 246 del 13/01/1983 (Rv. 425061 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO - DEBITORE ALIENANTE - LITISCONSORTE NECESSARIO.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO - DEBITORE ALIENANTE - LITISCONSORTE NECESSARIO.*
Nel giudizio in cui sia proposta un'Azione pauliana (art. 2901 cod. civ.) è contraddittore necessario il debitore alienante, perché il suo accoglimento comporta, per effetto del conseguente assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto impugnato, l'acquisto da parte del terzo stesso di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.) nonché, oltre effetti immediati e diretti (quali l'Obbligo della restituzione del prezzo, in seguito all'evizione, nel caso di vendita fraudolenta, ovvero la decadenza dal termine di fronte al terzo), postula nei confronti del debitore lo accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito. (V 1441/64, mass n 302040; (V 1683/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)