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Sez. 2 - , Sentenza n. 10463 del 03/06/2020 (Rv. 657796 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Apparecchiature di misurazione della velocità - Obbligo di periodica revisione - Ricorribilità ad altri mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento - Esclusione - Conseguenze - Presenza degli operatori o di sistemi di autoanalisi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657796-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli - che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)