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Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016 (Rv. 639922 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Apparecchiature di misurazione della velocità - Obbligo di periodica revisione - Ricorribilità ad altri mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639922-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)