Sez. L, Sentenza n. 3699 del 19/04/1996 (Rv. 497149 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Produzione di copia fotostatica della sentenza o di altra copia non autenticata o di copia del solo dispositivo - Inidoneità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
L'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica o di altra copia mancante della garanzia di autenticità ovvero di copia del solo dispositivo, essendo esse inidonee ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)