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Sez. L, Sentenza n. 16385 del 20/11/2002 (Rv. 558626 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Produzione di copia fotostatica della sentenza non autenticata - Inidoneità.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558626-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

L'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza impugnata, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma, che è quella di consentire la verifica della tempestività del ricorso della fondatezza dei suoi motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)