Sez. L - , Ordinanza n. 845 del 16/01/2018 (Rv. 647193 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici ex condotti - Natura speciale della disciplina di cui all'art. 5 del d.l. n. 415 del 1990, conv. in l. n. 58 del 1991 - Conseguenze - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Gli ex medici condotti, inquadrati ex art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del SSN, in virtù della disciplina speciale di cui all'art. 5 del d.l. n. 415 del 1990, conv. in l. n. 58 del 1991. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato l'illegittimità della risoluzione dei rapporti in essere con i predetti medici disposta dall'ASL ai sensi dell'art. 15 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, norma applicabile alla dirigenza sanitaria, in cui non rientrano gli ex medici condotti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/1990 num. 415 art. 5, Legge 26/02/1991 num. 58, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 110, Decr. Minist. Sanità 18/11/1987 num. 503, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)