Sez. L, Sentenza n. 1487 del 24/01/2014 (Rv. 629918 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici ex condotti - Conservazione del rapporto non esclusivo di dipendenza con la A.S.L. - Trattamento retributivo omnicomprensivo ex art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Spettanza - Ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per gli altri dirigenti medici - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 26/02/1991 num. 58, Decreto Legge 29/12/1990 num. 415 art. 5, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 110, Decr. Minist. Sanità 18/11/1987 num. 503, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 13, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 18, Contr. Coll. 05/07/2006 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)