Sez. L, Sentenza n. 9112 del 06/05/2015 (Rv. 635350 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoratori soci di società cooperative - Determinazione ex art. 6 del d.P.R. n. 602 del 1970 - Riferimento a decreti ministeriali - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione - Ammissibilità - Cartella di pagamento conseguente - Illegittimità derivata - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di contribuzione previdenziale, l'art. 6, primo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, prevede che la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate, per i lavoratori soci di società cooperative, con decreti del Ministero del lavoro, sicché, in caso di illegittimità di tali decreti, per irregolarità del relativo procedimento di formazione, il giudice ordinario può disapplicarli, con conseguente illegittimità derivata della cartella di pagamento emessa in relazione a contributi quantificati con i criteri di calcolo in essi determinati.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 602 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)