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Sez. L, Sentenza n. 17504 del 28/07/2009 (Rv. 609655 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Braccianti agricoli e piccoli coloni - Retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968 - Prestazione consuedinaria di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria - Irrilevanza - Riferimento alle retribuzioni medie nella provincia da determinarsi annualmente con d.m. - Disapplicazione del d.m. - Potere del giudice ordinario - Condizioni - Sussistenza del presupposto della rilevante sperequazione rispetto alla retribuzione effettiva - Necessità - Fattispecie relativa all'orario osservato nella provincis di Lecce.
Stato
decisa il 2009-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609655-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

A norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968 - secondo il quale, per le categorie dei braccianti agricoli e piccoli coloni, la base imponibile per la determinazione dei contributi agricoli è calcolata in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per la provincia, con decreto del Ministro del lavoro, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate - non è rilevante la prestazione di fatto di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria, anche se la deroga dipenda da più favorevoli usi normativi o negoziali, salvo il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo nel caso in cui le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva (e da tale atto prese in considerazione) risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle effettive. Né la disposizione è censurabile per violazione degli artt. 3 e 39 Cost. (come già ritenuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992) o in relazione all'art. 36 Cost., tenuto conto che il canone della proporzionalità ed adeguatezza è in ogni caso rispettato ed assicurato dall' eventuale disapplicazione dei decreti ministeriali nell'ipotesti di notevole sperequazione tra le retribuzioni risultanti dagli usi e quelle prese in considerazione dai decreti amministrativi.(Principio applicato in fattispecie relativa all'orario osservato da braccianti agricoli e piccoli coloni nella provincia di Lecce).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)