Sez. 2, Sentenza n. 6896 del 19/11/1983 (Rv. 431559 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - ATTO NULLO - SUCCESSIVO ATTO FORMULATO IN TERMINI DI RICOGNIZIONE O DI CONFERMA DEL PRECEDENTE - CONFIGURABILITÀ IN TERMINI DI RINNOVAZIONE CON AFFETTI COSTITUTIVI EX NUNC - CONDIZIONI - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE - APPLICABILITÀ.*
NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - ATTO NULLO - SUCCESSIVO ATTO FORMULATO IN TERMINI DI RICOGNIZIONE O DI CONFERMA DEL PRECEDENTE - CONFIGURABILITÀ IN TERMINI DI RINNOVAZIONE CON AFFETTI COSTITUTIVI EX NUNC - CONDIZIONI - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE - APPLICABILITÀ.*
Alla stregua del generale principio della conservazione, il quale importa che, attraverso l'interpretazione, debba attribuirsi al negozio la portata conforme alla effettiva volontà del suo autore, ancorché manifestata in Forma impropria ed imprecisa e non perfettamente adeguata allo scopo perseguito, un atto formulato quale semplice ricognizione o conferma (o anche quale convalida o ratifica) di un precedente atto nullo ben può implicarne la rinnovazione con effetti costitutivi ex nunc, ove in via di interpretazione si possa ritenere ordinata a tale fine la manifestata volontà della parte (o delle parti), in funzione della sua intrinseca essenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)