Sez. 3, Ordinanza n. 21733 del 25/06/2026 (Rv. 678852-01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CONVALIDA | Contratto nullo - Convalida - Divieto - Rinnovazione - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CONVALIDA
In tema di nullità del contratto, anche un atto formalmente qualificato come ricognizione o conferma può integrare non una mera convalida ma la rinnovazione del negozio nullo, con effetti costitutivi, qualora dall'interpretazione complessiva risulti la volontà di regolare nuovamente i rapporti giuridici tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata una inammissibile convalida di fideiussioni omnibus nulle, sulla base di un automatismo qualificatorio fondato sull'equiparazione tra "conferma" e convalida vietata, senza accertare, in concreto, se le dichiarazioni rese dai fideiussori fossero dirette a dar vita a un nuovo ed autonomo vincolo di garanzia, con efficacia ex nunc).
Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)