Sez. 1, Sentenza n. 8452 del 28/05/2012 (Rv. 622611 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Maturazione - Regime di cui all'art. 20, comma quarto, legge n. 856 del 1971 dopo Corte cost. n. 470 del 1990 - Criterio di calcolo - Per periodi annuali e al termine di ciascuno di essi - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza dalle medesime date - Periodo antecedente alla sentenza costituzionale citata - Inclusione - Portata.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In materia di occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 (modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977) - di cui con sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 è stata dichiarata l'illegittimità nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione - l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione. Ne consegue che la prescrizione dei crediti relativi decorre dal termine di ciascun anno di occupazione, anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto e viziata di incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile mediante azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità stessa; è, pertanto, da escludersi che il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)