Sez. U, Sentenza n. 27 del 05/02/1999 (Rv. 522971 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Maturazione - Sistema ex art. 20, comma quarto, legge n. 865/1971 nella portata ex Corte Cost. n. 470/1990 - Per periodi annuali e al termine di ciascuno di esso - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza dalle medesime date - Periodo antecedente alla sentenza costituzionale citata - Inclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In materia occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, quarto comma, legge n. 865 del 1971(modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977) - di cui con sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 della stessa legge n. 865/1971, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione - l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e deve essere corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione (o dell'occupazione stessa). Ne consegue che la prescrizione dei crediti relativi decorre dal termine di ciascun anno di occupazione (dell'occupazione), anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto viziata di incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile mediante azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità della norma.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)