Sez. 5 - , Sentenza n. 20577 del 17/07/2023 (Rv. 668500 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi percepiti da società di diritto spagnolo - Assoggettamento ad imposizione presso lo Stato di residenza - Possibilità di imposizione anche presso lo stato in cui la società si trova - Limite del 15% - Detrazione dalla maggiore imposta da pagarsi in Italia.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Nel caso di redditi provenienti da dividendi percepiti da società di diritto spagnolo, le imposte sui dividendi si pagano presso lo stato di residenza del beneficiario, ma esse possono anche essere pagate presso lo stato dove si trova la società che produce i dividendi, con il solo limite che, in tal caso, l'imposta non può eccedere il 15% e va poi detratta dall'eventuale maggiore imposta da pagarsi in Italia.
Legge 29/09/1980 num. 663 art. 1, Legge 29/09/1980 num. 663 all. 1 art. 10, Legge 29/09/1980 num. 663 all. 1 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)