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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5152 del 16/02/2022 (Rv. 663912 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi distribuiti a società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo - Ritenuta ridotta - Forma giuridica dell’ente o della società - Irrilevanza - Residenza fiscale dell’ente in uno Stato membro e dell’assoggettamento ad imposta in quello Stato - Rilevanza.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663912-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti da una società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, ai fini dell'applicazione della ritenuta ridotta (nella specie all'1,65 per cento), in luogo di quella ordinariamente prevista dalle disposizioni nazionali, non rileva la forma giuridica dell'ente, società di capitali o ente di diversa natura, ma solo la residenza fiscale dello stesso in uno Stato membro dell'Unione europea e l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle società in tale Stato, pur se in concreto l'imposta non sia stata pagata in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologia del reddito prodotto (nella specie, esenzione su "passive income") o del luogo in cui è svolta l'attività.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, Legge 29/09/1980 num. 663 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)