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Sez. 2, Sentenza n. 817 del 25/01/1992 (Rv. 475440 - 01)

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - In genere | Contestuale esercizio da parte del legittimario, dell'azione di simulazione strumentalmente connessa con la precedente - Termine prescrizionale decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475440-01

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - In genere

L'azione di simulazione che sia esercitata dal legittimario in relazione di strumentalità con quella dallo stesso contestualmente proposta di reintegrazione della quota di riserva, in quanto diretta ad ottenere, nella prospettiva di una declaratoria di inefficacia degli atti impugnati di simulazione, la ricostruzione dell'asse che comporti una rideterminazione per lui più favorevole dei diritti riservati, è soggetta allo stesso termine prescrizionale decennale, che decorre per entrambe le dette azioni non dalla data di stipulazione dell'atto che si assume simulato, bensì dalla data di apertura della successione, atteso che solo da tale momento, che coincide con quello di acquisto della qualità di erede, l'atto compiuto dal "de cuius" assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)