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Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 18/08/1997 (Rv. 506842 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE | Azione di simulazione relativa - Imprescrittibilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506842-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE

Anche l'azione di simulazione relativa, come quella di simulazione assoluta, è imprescrittibile, se, anziché tendere ad accertare il negozio dissimulato per farne valere gli effetti, è volta ad accertarne la nullità, come nel caso in cui un legittimario agisca per accertare l'appartenenza al patrimonio ereditario di beni solo apparentemente alienati dal "de cuius", ma in realtà donati ad altro legittimario, per interposta persona, con atto nullo per difetto di forma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)