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Sez. U, Sentenza n. 2082 del 05/07/1971 (Rv. 352765 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA CONTROVERSIA DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALLE PARTI - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352765-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA CONTROVERSIA DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALLE PARTI - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Ricorre vizio di ultrapetizione solo quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, mentre siffatto vizio non e configurabile rispetto alla configurazione giuridica dei termini della controversia ed alla identificazione delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa, rientrando nel poterè dovere del giudice il compito di inquadrare nella esatta categoria giuridica i fatti dedotti ed acquisiti al giudizio e di applicare le relative norme di legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)