Sez. L, Sentenza n. 3860 del 17/11/1975 (Rv. 378105 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITI - DIVIETO DI SOSTITUIRE L'AZIONE PROPOSTA - IDENTIFICAZIONE DI DOMANDA ALTERNATIVA, SUBORDINATA O SUSSIDIARIA - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO - AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - ACCERTAMENTO NEGATIVO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - LIMITI - DIVIETO DI SOSTITUIRE L'AZIONE PROPOSTA - IDENTIFICAZIONE DI DOMANDA ALTERNATIVA, SUBORDINATA O SUSSIDIARIA - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO - AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - ACCERTAMENTO NEGATIVO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il limite che al potere del giudice di merito - di procedere alla qualificazione dell'Azione, indipendentemente dal nomen juris e dalle formule usate dalla parte e sulla base degli elementi di fatto allegati e provati - e posto dal divieto di sostituire altra Azione a quella espressamente e nominativamente proposta - divieto che sussiste anche per l'Azione di arricchimento, tipica per petitum, causa petendi e sussidiarieta - non puo concernere la identificazione di un'altra Azione (introdotta con l'allegazione dei necessari elementi costitutivi), la quale si ponga non come sostitutiva, bensi alternativa, subordinata o sussidiaria, rispetto a quella nominata. Conseguentemente, e insufficiente l'accertamento che l'Azione di arricchimento non sia stata proposta, se fondato esclusivamente sulla espressa enunciazione dell'Azione principale e sulla Mancanza di espressa enunciazione di quella sussidiaria, senza alcuna previa valutazione degli elementi di fatto che si assumono rilevanti per la relativa qualificazione. (V 3577/74, mass n 372093; 2902/74, mass n 371339; (V 2325/72, mass n 359692; 2082/71, mass n 352765; (V 1769/69, mass n 340828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)