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Sez. 5, Sentenza n. 8447 del 04/05/2004 (Rv. 572595 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Perfezionamento - dal lato del notificante - Al momento di affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario - Sentenze della Corte cost. n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 - Principi - Fondamento - Portata - fattispecie in tema di notifica ex art. 140 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572595-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze delle Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 - che hanno affermato notificante, del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, e perciò il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di un valore costituzionale, non può non presidiare l'attività istituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 e segg. disp. prel., e non può non valere per qualsiasi notifica di un atto processuale civile, e, quindi, anche per la notifica che sia effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale (principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)