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Sez. 1, Sentenza n. 10844 del 10/07/2003 (Rv. 564941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Efficacia della notifica - Per il notificante e per il destinatario - Scissione dei relativi momenti - Conseguenze - Notifica di verbali di contravvenzione al codice stradale - Nullità nei confronti del destinatario per la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8, commi secondo e terzo, legge n. 890/1982 - Impugnazione del ruolo esattoriale - Ammissibilità - Decadenza dell'Amministrazione notificante - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477, la quale, con riferimento all'art. 4 della legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta, ha affermato il principio - valevole in ogni caso come regola ermeneutica - secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità), deve affermarsi che, anche nel caso previsto dall'art. 8 legge cit., gli effetti della notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale; a sua volta, l'irregolare compimento dell'attività successiva, dipendente da qualunque ragione non ascrivibile al notificante, compresa la incostituzionalità delle norme che disciplinano tale attività, impedendo il perfezionarsi della notifica, impedisce unicamente il maturarsi di decadenze processuali a carico del destinatario della notifica. Ne deriva ulteriormente che la dichiarazione, con sentenza della Corte costituzionale 23 settembre 1998, n. 346, della illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, legge cit. - ove applicabile in giudizio per non essere altrimenti preclusa la questione della conseguente nullità della notifica del verbale di contestazione -, mentre rende proponibili anche in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo, eseguita sulla base del verbale di accertamento, motivi attinenti alla illegittimità di detto verbale, per essere stata la sua notifica effettuata senza il compimento delle formalità costituzionalmente necessarie, non inficia, invece, per il solo fatto del mancato adempimento di tali formalità, la efficacia della notifica per il notificante, al fine di evitare le decadenze procedimentali previste dalla legge a suo danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)