Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 31/03/1969 (Rv. 339534 - 01)
CONSORZI - IN GENERE - CONSORZI TRA IMPRENDITORI ESERCENTI UNA MEDESIMA ATTIVITA ECONOMICA O ATTIVITA ECONOMICHE CONNESSE - CONSORZI CON ATTIVITA ESTERNA - NOZIONE - STRUTTURA - DIFFERENZE.*
CONSORZI - IN GENERE - CONSORZI TRA IMPRENDITORI ESERCENTI UNA MEDESIMA ATTIVITA ECONOMICA O ATTIVITA ECONOMICHE CONNESSE - CONSORZI CON ATTIVITA ESTERNA - NOZIONE - STRUTTURA - DIFFERENZE.*
Il consorzio volontario e il contratto col quale piu imprenditori esercenti una medesima attivita economica o attivita economiche connesse, stabiliscono, al fine precipuo di limitare la concorrenza fra di loro, una comune disciplina delle attivita medesime. Anche se dal contratto prende vita una comune organizzazione, questa esaurisce la sua funzione nell'Esercizio di un mero controllo sull'attivita dei consorziati, senza trasformare il consorzio in una impresa collettiva, e continuando l'attivita imprenditoriale ad essere esercitata autonomamente e direttamente, di fronte ai terzi, da ciascun contraente uti singulus. Nei casi in cui si realizza la diversa figura dei consorzi con attivita esterna, alcune delle funzioni imprenditoriali proprie di ciascun consorziato vengono affidate - per l'Esercizio in esclusiva - ad un apposito ufficio, ed il controllo si attua appunto nella sostituzione dell'attivita dei consorziati con quella dell'ufficio. Ne deriva che, di fronte ai terzi, i consorziati si presentano come gruppo unitario che, pur agendo per conto dei consorziati, impegna tuttavia il proprio nome e la propria responsabilita. I consorzi con attivita esterna vanno annoverati fra quei gruppi con autonomia patrimoniale che il nostro ordinamento positivo costituisce e disciplina quali centri autonomi di rapporti giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2605, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)