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Sez. U, Sentenza n. 5837 del 07/10/1983 (Rv. 430679 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 12 DEL 1979 - ISCRIZIONE NELL'ALBO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DI DETTA ISCRIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430679-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 12 DEL 1979 - ISCRIZIONE NELL'ALBO - CONTROVERSIA PROMOSSA PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DI DETTA ISCRIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ.*

Nella disciplina della professione di consulente del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, l'iscrizione nell'albo resta sottratta a scelte o valutazioni discrezionali dei competenti organi dell'ordine professionale (consiglio provinciale, e, in Sede di ricorso, consiglio nazionale), e configura un atto dovuto per effetto del positivo riscontro del possesso da parte dell'istante di determinati requisiti direttamente fissati dalla legge. Ne consegue che la controversia promossa per denunciare l'illegittimità del rifiuto di detta iscrizione, in quanto rivolta a tutelare posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, al quale spetta di provvedere con pienezza di poteri, e, quindi, anche con pronuncia di condanna ad eseguire l'iscrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 art. 1, Legge 11/01/1979 num. 12 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)