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Sez. U, Sentenza n. 6102 del 13/07/1987 (Rv. 454438 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE ALLO ALBO DEGLI INGEGNERI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454438-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE ALLO ALBO DEGLI INGEGNERI - REQUISITI - ACCERTAMENTO - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - LIMITI.*

In Sede d'iscrizione nell'albo professionale degli ingegneri, il consiglio dell'ordine può riscontrare la presenza dei requisiti personali indicati dall'art. 2 della legge 25 aprile 1938 n. 897 (specchiata condotta morale), ma non anche indagare sulla idoneità tecnica dell'istante, né sulla validità della sua laurea, nemmeno per quanto riguarda la regolarità del piano di studi seguito, atteso che il controllo in proposito viene effettuato in via esclusiva nella precedente fase del superamento dell'esame di stato e del conseguimento del diploma di abilitazione, ed è vincolante per detto consiglio dell'ordine (fino a quando i relativi provvedimenti non siano annullati nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali). (V 5837/83, mass n 430679; (V 3381/82, mass n 421360; (V 4550/81, mass n 415263).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 4, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 5, Legge 25/04/1938 num. 897 art. 1, Legge 25/04/1938 num. 897 art. 2 CORTE COST., DPR 31/01/1960 num. 53 art. 7, Legge 11/12/1969 num. 910

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)